FIR DIGITALE: Introduzione del “doppio binario” e proroga delle sanzioni
Il Decreto Legge n.200 del 31 dicembre 2025, cosiddetto “Decreto Milleproroghe”, convertito in Legge n. 26 del 27 febbraio 2026, in vigore dal 01 marzo 2026, dispone che:
- fino al 15 settembre 2026, in alternativa alla modalità digitale, il formulario di identificazione dei rifiuti potrà continuare ad essere emesso in formato cartaceo;
- le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari di identificazione dei rifiuti si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026.
Si apre pertanto un regime di “doppio binario”, durante il quale il formulario potrà essere emesso dal produttore o dal trasportatore direttamente in formato cartaceo, oppure alternativamente gestito in formato digitale.
Nel primo caso la copia completa del FIR potrà essere restituita dal trasportatore direttamente in cartaceo, via pec o con i servizi di supporto messi a disposizione da RENTRI, e il FIR non sarà soggetto alla conservazione digitale a norma. Nel secondo caso la copia completa del FIR digitale dovrà essere restituita al produttore dal destinatario mediante i servizi di supporto messi a disposizione da RENTRI e il file sarà soggetto alla conservazione digitale a norma.
Nel caso in cui la gestione digitale del FIR riscontrasse delle difficoltà dovute al non funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRI per incidenti di servizio del sistema stesso, è sempre possibile far proseguire la movimentazione con la gestione cartacea della stampa del FIR digitale, applicando le modalità operative di sicurezza per la gestione del FIR in formato digitale previste dall’ allegato 1 al Decreto Direttoriale n.25 del 5 febbraio 2026 (https://www.rentri.gov.it/decreti-direttoriali/modalita-operative/modalita-operative-per-la-gestione-del-formulario-di-identificazione-del-rifiuto-in-formato-digitale-da-adottare-sia-nel-caso-di-verificarsi-di-mancanza-di-disponibilita-dei-servizi-rentri).
Se invece l’indisponibilità dei servizi RENTRI fosse dovuta ad altri motivi non dipendenti da RENTRI, quali l’indisponibilità temporanea dei servizi di connettività Internet o di autenticazione digitale utilizzati dall’ operatore per ragioni al di fuori del suo controllo, sarà necessario ricorrere alle modalità operative previste dall’ allegato 2 dello stesso Decreto Direttoriale.
Contributo annuale RENTRI
Si ricorda inoltre che entro il 30 aprile 2026, per tutti i soggetti che hanno effettuato l’iscrizione a RENTRI nel corso del 2025 sarà obbligatorio procedere al pagamento del contributo annuale RENTRI per l’annualità 2026. Il pagamento potrà essere effettuato direttamente all’interno del portale del RENTRI, mediante il sistema PagoPA, utilizzando la funzione “Pratiche > Contributo Annuale”.
Per i soggetti che hanno proceduto all’iscrizione nel corso del 2026, il pagamento del contributo annuale RENTRI è stato reso contestualmente alla pratica di iscrizione.