Il decreto-legge n. 159 del 31 ottobre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del medesimo giorno, entra in vigore immediatamente. Si tratta di un provvedimento normativo che mira a rafforzare le misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, introducendo interventi concreti per una maggiore protezione dei lavoratori e una più efficace vigilanza sul rispetto delle norme.

Quali sono le principali novità?

Di seguito alcuni aspetti principali del decreto:

 

1. Formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro:

    1. Le competenze acquisite nella formazione andranno registrate nel libretto formativo del cittadino, nonché all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL);
    2. Del contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di registrazione;
    3. entro 90 gg (dal 31 ottobre 2025) la Conferenza Stato Regioni dovrà emanare un Accordo nel quale saranno stabiliti i criteri e i requisiti di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I suddetti requisiti devono essere detenuti, ai fini della conferma dell’accreditamento, anche dai soggetti già accreditati presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
    4. Aggiornamento della formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori: sarà la contrattazione collettiva nazionale a disciplinare le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall’attività svolta.

 

2. Sorveglianza sanitaria:

    1. Le visite mediche devono essere considerate orario di lavoro (ad eccezione di quelle preassuntive);
    2. Il Medico Competente deve svolgere attività informativa in merito all’importanza della prevenzione oncologica promuovendo l’adesione ai programmi di screening promossi dal Servizio Sanitario Nazionale;
    3. Entro il 31 ottobre 2026 dovrà essere emanato un Decreto del Ministro della salute contenente i requisiti che devono possedere le strutture pubbliche o privata che svolgono Medicina del Lavoro;
    4. inserita una nuova tipologia di visita medica che va effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni. In attesa che venga emanato un nuovo Accordo Stato Regione (vedi punto 2.6. del presente elenco), le mansioni che possono essere oggetto di tali visite sono quelle che già attualmente svolgono tale tipologia di controllo (per es: conduzione di carrelli elevatori, conduzione di macchine movimento terra, conduzione di apparecchi di sollevamento, attività di trasporto con patente B, C, D, E, taxi e n.c.c., ecc);
    5. Gli Organismi Paritetici delle imprese fino a 10 dipendenti e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità possono adottare iniziative promozionali per fare svolgere la sorveglianza sanitaria mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali ovvero mediante convenzioni con medici competenti;
    6. Entro il 31 dicembre 2026 andranno rivisitate dalla Conferenza Stato Regioni le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza. Nel caso in cui la Conferenza Stato Regioni non adempia a tale obbligo nei tempi previsti, il Ministro della Salute ed il Ministro del Lavoro entro 60 gg dal suddetto termine sono autorizzati ad intervenire con proprio decreto.

3. Mantenimento dell’efficienza e pulizia dei DPI da parte dei Datore di Lavoro: viene esteso tale obbligo anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi.

4. Studenti che svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro:

    1. Le tutele assicurative dell’INAIL si applicano anche nel tragitto dall’abitazione o altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e da quest’ultimo all’abitazione o domicilio dello studente;
    2. Le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell’impresa ospitante.

5. Linee guida per la gestione e valorizzazione dell’analisi dei mancati infortuni:

      1. Dovranno essere emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifiche linee guide che regolamentano la gestione dei near miss per le imprese con più di 15 dipendenti;
      2. Dovrà essere emanato un Decreto Ministeriale per individuare le modalità di comunicazione dei dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza.

6. All’articolo relativo alle “Misure generali di tutela” del D.Lgs 81/08 (all’art. 15) viene aggiunto questa nuova misura: “la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a) ,nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 62”.

7. Novità nei cantieri temporanei e mobili:

    1. L’INL dovrà orientare le sue ispezioni, al fine della creazione della “Lista di conformità INL” prevista nella Legge 56 del 29 aprile 2024 (cd. patente a crediti), nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato;
    2. Le imprese che:
      1. Operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto;
      2. Operano in attività a rischio più elevato (per individuarle dovrà essere emanato con un Decreto Ministeriale);                                                                                                                        entro 60 gg dal 31 ottobre 2025, dovranno fornire ai propri dipendenti una tessera di riconoscimento dotata di un codice univoco anticontraffazione.        La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL;
      3. Entro 60 gg dalla data di conversione in Legge del Decreto Legge 159 (indicativamente entro fine febbraio 2026) dovrà essere emanato un Decreto Ministeriale dove verranno individuate e descritte le modalità per attuare le misure di controllo e sicurezza nei cantieri e di monitoraggio dei flussi della manodopera, anche mediante l’impiego di specifiche tecnologie;
      4. Nella notifica preliminare di cui 99 del D.Lgs 81.08, andrà aggiunta la seguente informazione: “Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate, specificando quelle che operano in regime di subappalto”;
      5. Entro 60 gg dal 31 ottobre 2025 dovrà essere emanato un Decreto dove si individuano gli ambiti di attività a rischio più elevato secondo la relativa classificazione adottata dall’INAIL, con prioritario riferimento alle attività in cui è elevata l’incidenza delle lavorazioni in appalto e subappalto.

8. Modifiche alla patente a crediti in edilizia:

    1. Nel caso di lavoratori non assunti regolarmente, ovvero senza che il rapporto di lavoro sia registrato nella documentazione obbligatoria del datore di lavoro, la decurtazione dei crediti avviene all’atto della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza;
    2. Le Procure, salvo il rispetto del segreto istruttorio, devono avvisare tempestivamente l’INL sulle informazioni necessarie alla adozione dei provvedimenti di cui al presente comma, tenendo conto degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro;
    3. Alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili senza la patente a crediti si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 12.000 (prima era € 6.000);
    4. Nel caso di lavoratori non assunti regolarmente, ovvero senza che il rapporto di lavoro sia registrato nella documentazione obbligatoria del datore di lavoro, dovranno essere detratti 5 punti (prima era 1 pt) per ciascun lavoratore. Queste modifiche della patente a crediti partono dal 01 gennaio 2026.

9. Lavori in quota:

    1. Le scale verticali fisse superiori a 2 m devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto di cui all’articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. Vengono poi descritti dei parametri di riferimento per una corretta installazione della scala.
    2. Nei cantieri: si dovrà dare priorità alle misure di protezione collettiva, per es: parapetti o reti di sicurezza.
    3. Qualora non sia possibile applicare il punto 2, dovrà essere data priorità a:
      • a) Sistemi di trattenuta (cd. modalità in caduta totalmente prevenuta);
      • b) Sistemi di posizionamento sul lavoro;
      • c) Sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
      • d) Sistemi di arresto caduta.
      • Nella scelta dei sistemi di protezione individuale è prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui alle lettere a) b) c), rispetto al sistema di cui alla lettera d).
      • I sistemi di cui ai punti a), b), c) e d) dovranno essere collegati ad punto di ancoraggio sicuro.

10. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali promuove la stipula di convenzioni tra l’INAIL e l’Ente nazionale di normazione (UNI), per la consultazione gratuita delle norme tecniche di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e delle altre norme di particolare valenza per i temi della salute e della sicurezza sul lavoro.

11. Potenziamento dell’INL e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.

12. Nella commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro partecipano alla Commissione senza diritto di voto i seguenti soggetti:

    • Tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale;
    • Un rappresentante dell’ANMIL.

13. Dal 01 gennaio 2026, per le aziende del settore agricoltura, l’INAIL potrà effettuare una revisione delle aliquote “in bonus” collegato all’andamento infortunistico al fine di incentivare la riduzione degli infortuni.

14. È presente uno specifico articolo contenente alcune modifiche in merito all’applicazione del D.Lgs 81/08 alle Organizzazioni di volontariato della protezione civile.

 

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