Lo scorso 02 marzo 2024 il Governo ha approvato il Decreto Legge n. 19, al cui interno vi sono alcune importanti novità in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
La novità più rilevante è l’istituzione della “patente a punti” per le aziende e/o lavoratori autonomi che operano nei cantieri.
In futuro, tale adempimento potrà essere esteso anche ad altri ambiti tramite uno specifico Decreto del Ministero del lavoro, a seguito di accordi stipulati a livello nazionale dalle OO.SS. dei Datori di Lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
Di seguito l’elenco delle principali informazioni da conoscere per non trovarsi impreparati rispetto alle novità appena descritte:
- La patente a punti dovrebbe partire dal 1° ottobre 2024. Utilizziamo il condizionale in quanto, perché ciò avvenga, nei prossimi mesi dovranno essere pubblicati i regolamenti attuativi che regolamenteranno gli aspetti pratici del nuovo adempimento. Attualmente non è ancora possibile presentare richiesta di rilascio della patente a punti.
- La patente sarà rilasciata in modalità “digitale” dall’INL territorialmente competente rispetto alla sede dell’azienda. Per richiederla, l’azienda e/o il lavoratore autonomo dovranno dimostrare di possedere:
- iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 (ndr: essere in regola con tutti i corsi in materia di sicurezza sul lavoro);
- adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
- Nell’intervallo di tempo per il rilascio della patente a punti le aziende sono autorizzate a lavorare nei cantieri (salvo eventuale esplicita comunicazione notificata dall’INL all’azienda).
I punti della patente
La patente a punti avrà un plafond di 30 crediti. Tale punteggio permette alle aziende di lavorare nei cantieri. Un punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti.
Operare nei cantieri temporanei o mobili senza la patente a punti dotata di almeno 15 crediti comporterà una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000 e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
Sono previste delle decurtazioni dei punti a seconda della tipologia di infrazione rilevata dagli organismi di vigilanza:
- – 10 crediti per una violazione di cui all’allegato I:
- – 7 crediti per una violazione relativa all’allegato XI:
- – 5 crediti per una violazione relativa alla normativa che prevede la preventiva comunicazione del rapporto di lavoro da parte del datore nel caso di impiego di lavoratori subordinati;
- – 20 crediti nel caso di riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata la morte:
- – 15 crediti nel caso di riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale:
- – 10 crediti nel caso di riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni.
Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere la patente, in via cautelativa, fino a un massimo di dodici mesi.
Recuperare i crediti persi
I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti, di corsi di cui all’articolo 37, comma 7 (pertanto, i consueti corsi da 16h per i Dirigenti e di 8h per i preposti, come attualmente previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 e smi. Per capire quale corso dovrebbe svolgere il Datore di Lavoro siamo invece ancora in attesa dell’emanazione dell’aggiornamento dell’Accordo Stato Regioni previsto dalla Legge 215/2021).
Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Sono previsti inoltre dei riconoscimenti di maggiori di crediti, se tali corsi sono associati ad almeno due anni di assenza di notifiche di atti o provvedimenti sanzionatori.
Infine, sono previsti ulteriori 5 crediti se le imprese adottano modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30 del D.Lgs 81/08 (es: UNI ISO 45001, Linee guida UNI/INAIL);
Imprese escluse dall’obbligo della patente
Non sono tenute al conseguimento della patente le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA idoneo per appalti pubblici di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, rilasciato da organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC.
Chi deve verificare la presenza della patente?
Le verifiche del possesso della patente a punti o dell’attestato di qualificazione SOA sono in capo anche al Committente, o al Responsabile dei Lavori (qualora nominato), con sanzioni amministrativa pecuniaria da € 711,92 a € 2.562,91.
Registro delle aziende virtuose
Viene infine istituito un registro delle aziende “virtuose”, cioè quelle che a seguito di un accertamento non hanno subito verbali o contestazioni. Tale registro, previo consenso del Datore di Lavoro, sarà consultabile pubblicamente e avrà il nome di “lista di conformità INL” (verrà inserito il nome del Datore di Lavoro, non dell’azienda). L’inserimento nell’elenco comporterà anche l’esonero per un periodo di 12 mesi da ulteriori accertamenti di vigilanza da parte dell’INL (salvo le attività di vigilanza a seguito di richieste di intervento o per attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica per infortuni o malattie professionali).
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