Dal 5 maggio 2023, con la pubblicazione del decreto-legge n. 48, sono stati modificati alcuni articoli del D.lgs. 81/08, Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.

Al capo II del nuovo decreto, altresì chiamato “Decreto Lavoro”, troviamo gli interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni.

Scopriamo insieme le novità più rilevanti:

La sorveglianza sanitaria e il Medico Competente

Un’importante novità introdotta dal Decreto Lavoro riguarda la sorveglianza sanitaria. Nell’articolo 18 viene definito che il datore di lavoro dovrà far effettuare le visite mediche nei casi previsti dal D.lgs. 81/08 e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi aziendali. Con questa revisione, l’obbligo di sorveglianza sanitaria non è più strettamente collegato ai rischi per i quali è prevista un’esplicita previsione normativa ma si estende a tutti i rischi per i quali la stessa venga ritenuta necessaria sulla base della valutazione dei rischi.

All’articolo 25 viene aggiunto il punto “e-bis”, dove si prevede, in occasione della visita iniziale per l’assunzione del lavoratore, che il medico competente richieda al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, al fine di emettere un giudizio di idoneità che tenga conto anche delle valutazioni antecedenti.

Sempre all’articolo 25 viene integrato il punto “n-bis”. In caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, il medico dovrà comunicare per iscritto, al datore di lavoro, il nominativo di un sostituto per l’adempimento degli obblighi di legge nel periodo di assenza specificato.

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Nell’articolo 37 comma 2 è stato aggiunto, tra gli aspetti che dovranno essere garantiti dal nuovo Accordo Stato Regioni per la formazione, il punto “b-bis”. «Il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;

Continuiamo quindi a restare in attesa della pubblicazione del nuovo Accordo Stato Regioni per verificare eventuali modifiche e novità riguardanti i percorsi formativi dei vari soggetti aziendali e per avere chiarimenti rispetto a questo, anche se possiamo presumere che questa anticipazione si ponga come obiettivo quello di contrastare enti di formazione e/o datori di lavoro che svolgano attività di formazione non conformi alla legge, con conseguente emissione di attestati che non è possibile ritenere validi.

Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

La revisione dell’articolo 72 prevede un rafforzamento degli obblighi a carico dei noleggiatori delle attrezzature di lavoro, che potranno fornire il proprio servizio solo previa acquisizione di un’autocertificazione del soggetto che prende a noleggio l’attrezzatura che ne attesti l’avvenuta formazione e relativo addestramento.

Informazione, formazione e addestramento

All’articolo 73 viene integrato un nuovo comma, il 4-bis. Tale comma estende l’obbligo di formazione e di addestramento per l’uso di particolari attrezzature di lavoro anche per i datori di lavoro, al fine di garantirne un uso idoneo e sicuro, per sé stessi e per gli altri.

Questo comma chiarisce definitivamente il divieto di uso delle attrezzature di lavoro, per le quali è prevista una specifica abilitazione, da parte del datore di lavoro che non abbia frequentato apposito corso di formazione.

 

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