Decreto 11 febbraio 2021, allegati I e II
Con lo scopo di mettere in atto le Direttive (UE) 2019/130 e (UE) 2019/983, è stato emanato il Decreto 11 Febbraio 2021, che modifica gli allegati XLII e XLIII del D.Lgs. 81/08. Le modifiche riguardano l’inserimento di nuovi processi che comportano l’esposizione ad un rischio cancerogeno e di nuove sostanze a cui è assegnato un valore limite nazionale di esposizione professionale.
Modifiche Allegato XLII – Agenti Cancerogeni
Nell’allegato XLII sono state aggiunte le voci 7 e 8 all’Elenco di Sostanze, Miscele e Processi classificati come cancerogeni, di seguito riportato:
- Produzione di auramina con il metodo Michler.
- I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
- Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
- Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
- Il lavoro comportante l’esposizione a polveri di legno duro.
- Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.
- Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobile all’interno del motore.
- Lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.
Modifiche Allegato XLIII – Agenti Cancerogeni
Nell’allegato XLIII sono state inserite alcune nuove sostanze a cui è stato assegnato un valore limite di esposizione, tra cui:
- Tricloroetilene
- Epicloridrina
- Etilene dibromuro ed Etilene dicloruro
- Cadmio, Berillio, acido Arsenico e loro composti inorganici
- Formaldeide
- Emissioni di gas di scarico dei motori diesel
- Miscele di idrocarburi policiclici aromatici
- Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobile all’interno del motore.
È possibile prendere visione dei nuovi limiti assegnati qui, dove si trova la versione integrale del Decreto.
Esposizione ad agenti cancerogeni, cosa fare?
I Datori di Lavoro delle aziende che effettuano attività in cui è prevista l’esposizione a tali agenti di rischio sono pertanto tenuti ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal Titolo IX, Capo II del D.Lgs. 81/2008, tra cui:
- sostituire (ove possibile) o ridurre l’utilizzazione dell’agente o del processo cancerogeno;
- effettuare una valutazione specifica del rischio per sostanze cancerogene;
- adottare adeguate misure tecniche-organizzative e procedurali per ridurre al minimo il numero di lavoratori esposti e dell’entità dell’esposizione;
- provvedere alla misurazione degli agenti cancerogeni (effettuando campionamenti ambientali);
- provvedere ad un’adeguata informazione e formazione dei lavoratori;
- attivare la sorveglianza sanitaria per il rischio specifico;
- predisporre e inviare agli organi competenti il registro degli esposti