Il 24 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n.24 del 24/03/2022, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

Il 01 aprile 2022 è stata infatti confermata la cessazione dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del contagio da Covid-19, e il decreto è stato emanato per garantire un graduale ritorno alla normalità.

Di seguito si indicano le principali modifiche del decreto:

Isolamento e auto sorveglianza

 Resta la quarantena imposta per i soggetti accertati positivi, fino alla guarigione.

Per chiunque abbia avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 viene applicato il regime dell’auto sorveglianza.

Cosa comporta l’auto sorveglianza?

  • Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con il positivo;
  • Alla prima comparsa dei sintomi vi è l’obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche presso centri privati a ciò abilitati. Se ancora sintomatici, effettuare nuovamente il tampone il quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

 Fino al 30 aprile 2022 persiste l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

  1. per l’accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo: aeromobili, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, autobus adibiti a servizi di  trasporto di persone, su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico  locale  o regionale, mezzi di trasporto scolastico;
  2. per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
  3. per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

Per i restanti luoghi al chiuso, fino al 30 aprile 2022 fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare generici dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Fino al 30 aprile 2022 per i lavoratori sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche.

Sono sempre esclusi dall’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

  1. a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
  2. b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
  3. c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Graduale eliminazione del green pass base

 Viene eliminato il green pass base per l’accesso ai servizi alla persona, ai pubblici uffici e alle attività commerciali.

Resta l’obbligo di green pass base per l’accesso ai seguenti servizi fino al 30 aprile 2022:

  1. mense e catering continuativo su base contrattuale;
  2. servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  3.  concorsi pubblici;
  4. corsi di formazione pubblici e privati;
  5. colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
  6. partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto;

Fino al 30 aprile 2022 resta l’obbligo di green pass base per l’accesso ai luoghi di lavoro.

Vengono inoltre prorogate fino al 30 aprile 2022 le regole di impiego delle certificazioni verdi in ambito scolastico e universitario e nel settore pubblico e privato (compresi quindi i luoghi di lavoro).

Per quanto riguarda i trasporti, dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di green pass base, l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo: aeromobili, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, autobus adibiti a servizi di  trasporto di persone, su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

Graduale eliminazione del green pass rafforzato

 Dal 25 marzo viene eliminato il green pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro per gli over 50.

Resta l’obbligo di green pass rafforzato per l’accesso ai seguenti servizi fino al 30 aprile 2022:

  1. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce;
  2. convegni e congressi;
  3. centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  4. feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
  5. attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  6. attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  7. partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

Viene infine prorogato fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo del green pass rafforzato per accedere a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice.

Obblighi vaccinali

 Resta l’obbligo vaccinale fino al 31 dicembre 2022 per gli esercenti, le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale.

Cosa cambia quindi nei luoghi di lavoro?

Per quanto riguarda i luoghi di lavoro, le modifiche sostanziali riguardano:

  • Eliminazione dell’obbligo di possesso di green pass rafforzato per gli over 50 per l’accesso ai luoghi di lavoro dal 25 marzo 2022
  • Eliminazione dell’obbligo di possesso di green pass base per l’accesso ai luoghi di lavoro dal 1 maggio 2022
  • Obbligo di uso di mascherine (chirurgiche) fino al 30 aprile 2022

Sono infine prorogate fino al 30 giugno 2022:

  • le disposizioni in tema di lavoro agile semplificato o emergenziale, che ne consentono il ricorso anche in assenza degli accordi individuali (art. 90, co. 3 e 4 del DL n. 34/2020);
  • le disposizioni inerenti ai lavoratori fragili e, in particolare, alla prestazione lavorativa in modalità agile (art. 26, 2-bis del 18/2020).

Terminando lo stato di emergenza, dal 1° aprile 2022, ad esclusione dei punti sopra riportati, viene anche a cessare l’obbligo di adozione da parte delle aziende di un protocollo anti-contagio, fermo restando la possibile emanazione di eventuali protocolli e linee guida da parte del Ministero della Salute.

Una nota di Confindustria indica tuttavia che “In ogni caso, considerato anche che i dati epidemiologici confermano che il rischio da contagio da COVID-19 non è ancora venuto meno (nemmeno per le fasce di popolazione protette dalla vaccinazione), la nostra indicazione è di continuare ad applicare i Protocolli, quali strumenti per assicurare la protezione dell’attività imprenditoriale e dei lavoratori”.

 

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