È stato pubblicato in gazzetta ufficiale, il giorno 4 ottobre 2021, il secondo dei 3 decreti che andranno a riformare il DM 10 marzo 1998. Il Decreto denominato “Decreto GSA” tratta gli aspetti relativi alla gestione della sicurezza antincendio in azienda; in particolare:
- gestione del piano di emergenza in azienda;
- designazione e nomina degli addetti antincendio e gestione delle emergenze;
- formazione ed informazione degli addetti antincendio e dei lavoratori in genere in ambito antincendio;
- idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio:
- nuovi requisiti dei docenti formatori dei corsi antincendio;
Tale Decreto è entrato in vigore a partire dal 4 ottobre 2022.
Per approfondire la tematica, vi consigliamo la lettura di questo articolo sui corsi antincendio.
Le principali novità, rispetto a quanto era previsto dal DM 10/03/1998, consistono in:
CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA
- la redazione del piano di emergenza diventa obbligatoria oltre che per le aziende con almeno dieci lavoratori anche per i luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- per i luoghi di lavoro con meno di 10 lavoratori e presenza contemporanea di più di 50 persone potranno essere redatte delle misure semplificate per la gestione delle emergenze consistenti in indicazioni schematiche e planimetrie di emergenza;
- viene specificato che per i cantieri temporanei e mobili (titolo IV del D.lgs. 81/08) il decreto si applica limitatamente alla nomina degli addetti antincendio e gestione delle emergenze;
FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO
- l’aggiornamento degli addetti è stato fissato con frequenza almeno quinquennale dalla data di svolgimento dell’ultimo corso e diverrà obbligatoria dalla data di entra in vigore del decreto;
- chi alla data di entrata in vigore avrà il corso di formazione o aggiornamento antincendio scaduto da più di 5 anni avrà un anno di tempo per effettuare l’aggiornamento;
- sono stati aggiornati i contenuti dei corsi antincendio per tutti i rischi, in particolare si evidenzia che ora sono state rese obbligatorie le esercitazioni pratiche con uso di estintori portatili anche per il rischio basso (corso di tipo 1);
- viene riconosciuta la possibilità di effettuare la parte teorica della formazione con modalità FAD (formazione a distanza);
CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO INCENDIO
La logica del precedente DM 10 marzo 1998 essenzialmente è rimasta la stessa come descritta nel ns. precedente articolo sulla classificazione del rischio incendio. Sono presenti delle modifiche per le attività di livello 3 (rischio alto) a cui sono stai aggiunti gli stabilimenti soggetti alla Direttiva Seveso III e gli stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti.
La una nuova terminologia per individuare i 3 livelli di rischio sarà la seguente:
Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai punti successivi e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
Rientrano:
- luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
- i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
Rientrano almeno le seguenti attività, ma ricordiamo che il datore di lavoro può comunque definire secondo la valutazione del rischio incendi di rientrare in questa fattispecie:
- stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- fabbriche e depositi di esplosivi;
- centrali termoelettriche;
- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- impianti e laboratori nucleari;
- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
- attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
- aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
- alberghi con oltre 200 posti letto;
- strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
- uffici con oltre 1.000 persone presenti;
- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
- stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
Questo Decreto è stato preceduto da un altro denominato “Decreto Controlli” che ha definito i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.
Seguirà l’ultimo dei 3 decreti che sarà denominato “Decreto Minicodice” che andrà invece a ridefinire i criteri generali di prevenzione incendi per i luoghi di lavoro a basso rischio (attività di livello 1) secondo una logica simile a quella del nuovo Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015 e smi)
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