DVR a Padova- Il Documento di Valutazione dei Rischi
COS’E’ IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI?
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è stato introdotto nel sistema legislativo Italiano con il D.Lgs. 626/94 e successivamente modificato e integrato con il D.Lgs. 81/08, Testo Unico sulla Salute e sulla Sicurezza sul lavoro.
Si tratta di un documento contenente l’analisi della valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro e delle disposizioni attuate per prevenirli.
Il DVR è uno strumento che non deve essere elaborato solo per la gestione dei rischi preesistenti o standard, ma è di fondamentale importanza anche dal punto di vista prevenzionistico. Nel documento vengono riportate anche le procedure per l’attuazione delle misure di prevenzione da realizzare e i ruoli ricoperti dall’organizzazione aziendale.
Si può quindi appurare che, tale documento, riportando la situazione reale dell’azienda, permetta di gestire con efficacia le procedure di sicurezza aziendali.

QUANDO È OBBLIGATORIO REDIGERE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI?
L’obbligo della redazione del DVR scatta dal momento in cui in azienda è presente anche un solo lavoratore, indipendentemente dall’inquadramento o dalla tipologia di contratto applicato, come per soci, stagisti o tirocinanti.
Sono esonerate da tale obbligo le aziende che non hanno dipendenti come liberi professionisti e imprese familiari.
DOVE VA CONSERVATO?
Il Documento di Valutazione dei Rischi dev’essere custodito presso la sede aziendale, in formato cartaceo o digitale. Dev’essere facilmente reperibile perché, in caso di controllo da parte degli organi di vigilanza, va a dimostrare e certificare l’avvenuta valutazione dei rischi presenti in azienda.
CHI DEVE REDIGERE IL DVR?
La responsabilità di redigere correttamente il Documento di Valutazione dei Rischi fa capo al Datore di Lavoro, che dovrà effettuare la valutazione di tutti i rischi presenti, in collaborazione con:
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
- medico competente, ove previsto;
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ove presente.
L’elaborazione del DVR fa parte delle attività non delegabili a terzi, ma nulla impedisce all’interessato di avvalersi di professionisti, esperti nel settore della salute e sicurezza sul lavoro, per la redazione del suddetto documento.
AFFIDATI A INNOVA PER LA REDAZIONE DEL TUO DVR
INNOVA Consulenze può redigere il DVR delle aziende per tutte le attività industriali, artigianali e commerciali, secondo quanto disposto dall’art. 28 del D.Lgs. 81/08.
Grazie alle molteplici realtà esaminate e affrontate negli anni, i tecnici di INNOVA possono vantare una pluriennale esperienza nel settore della sicurezza sul lavoro, garantendo così la massima efficacia ed efficienza ai propri clienti.
Inoltre, INNOVA dispone di varie attrezzature, strumenti e programmi per valutare correttamente i rischi specifici come rumore, vibrazione, microclima.
Il servizio di stesura ed elaborazione del DVR di INNOVA Consulenze include:
- sopralluogo degli ambienti di lavoro;
- analisi delle mansioni e procedure di lavoro;
- analisi di attrezzature e macchinari utilizzati;
- check-up di eventuali documenti già in possesso dell’azienda.
Al termine del servizio, con la consegna del Documento di Valutazione dei rischi, verrà inoltre comunicato al committente:
- programma degli interventi per adeguare eventuali criticità;
- modulistica per la corretta gestione e organizzazione della sicurezza in azienda;
- programma dettagliato della formazione obbligatoria da svolgere.
VALUTAZIONI SPECIFICHE DEI RISCHI
INNOVA Consulenze può analizzare anche singoli rischi ad integrazione del DVR:
- valutazione del rischio biologico;
- valutazione del rischio campi elettromagnetici;
- valutazione del rischio di agenti chimici e cancerogeni;
- valutazione del rischio elettrico;
- valutazione del rischio esplosione (ATEX);
- valutazione del rischio incendio;
- valutazione del rischio microclima;
- valutazione del rischio movimentazione manuale dei carichi;
- valutazione del rischio movimenti ripetitivi;
- valutazione del rischio per l’uso di videoterminali (VDT);
- valutazione del rischio radiazioni;
- valutazione del rischio rumore;
- valutazione del rischio vibrazioni.