Lo scorso dicembre è entrata in vigore la legge 215/2021, conversione del D.L. 146/21, che ha introdotto nuove ed importanti novità sulla Sicurezza sul Lavoro.

Tale norma è stata introdotta nella nostra legislazione vista l’urgenza di un miglioramento concreto sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Analizziamo insieme le principali modifiche, o meglio, integrazioni, riportate dalla nuova normativa.

Figura del preposto

Le nuove disposizioni di legge hanno uno scopo ben chiaro: responsabilizzare al massimo il preposto, rendendolo una figura chiave in materia di prevenzione.

Per la prima volta viene definito l’obbligo del Datore Di Lavoro nell’individuazione del preposto, e si determina che, l’attività svolta da tale figura possa essere riconosciuta anche a livello economico.

Inoltre, viene data l’autorità al preposto di interrompere o sospendere le attività lavorative se presenti non conformità ai fini della sicurezza.

L’attribuzione della carica del preposto dovrà avvenire con atto esplicito e non solo verbale. L’atto potrebbe essere un documento di qualsiasi natura come:

  • Organigramma aziendale;
  • Funzionigramma;
  • Job descriptions;
  • Sistema di Gestione della Sicurezza;
  • Modello Organizzativo;
  • Nomina

Nella nostra sezione modulistica mettiamo a disposizione la nostra Lettera di incarico per la nomina dei preposti

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Provvedimenti a contrasto del lavoro irregolare e sospensione delle attività

In caso di gravi violazioni e inadempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in caso di presenza di lavoratori irregolari, gli organi di vigilanza hanno l’obbligo di far sospendere l’attività lavorativa e possono imporre misure specifiche per riportare l’ambiente di lavoro a norma di legge.

L’allegato 1 del decreto legge del 21 ottobre 2021 riepiloga gli adempimenti obbligatori che possono far scattare la sospensione indicandone anche la sanzione pecuniaria:

  1. mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi – DVR (€ 2.500,00);
  2. mancata elaborazione del piano di evacuazione (€ 2.500,00);
  3. mancata formazione e addestramento dei lavoratori (€ 300,00 per ciascun lavoratore interessato);
  4. mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile (€ 3.000,00);
  5. mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza – POS (€ 2.500,00);
  6. mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall’alto (€ 300,00 per ciascun lavoratore interessato);
  7. mancanza di protezioni verso il vuoto (€ 3.000,00);
  8. mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno (€ 3.000,00);
  9. lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi (€ 3.000,00);
  10. presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi (€ 3.000,00);
  11. mancata protezione contro i contatti elettrici diretti ed indiretti (impianti di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) (€ 3.000,00);
  12. omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo (€ 3.000,00).

Novità sulla formazione e sull’addestramento dei lavoratori

Entro il 30 giugno 2022, l’attività di formazione sarà rivista dalla Conferenza Stato-Regioni che dovrà redigere un nuovo Accordo, che riguarderà:

  • formazione e aggiornamento delle figure dei preposti;
  • la nuova formazione obbligatoria per i Datori di Lavoro;
  • l’addestramento pratico dei lavoratori (in base alle esigenze aziendali) per l’uso di attrezzature, di dispositivi, di impianti o di sostanze;

 

Al momento non possiamo fornire ulteriori informazioni in merito al nuovo accordo. L’unico parametro fornito dalla legge 215/2021 è che la formazione del preposto non potrà più essere svolta online, tramite videoconferenza o e-learning, e che la durata dell’attestato sarà abbassata da 5 a 2 anni.

Non appena avremo più informazioni in merito ai dettagli che saranno definiti dal nuovo accordo provvederemo ad informare tutti i nostri clienti.

Per ulteriori info o chiarimenti non esitate a contattarci.