È stato pubblicato in gazzetta ufficiale, il giorno 29 ottobre 2021, l’ultimo dei 3 decreti che andranno a riformare il DM 10 marzo 1998. Il Decreto denominato “Decreto MINICODICE” che tratta i nuovi criteri per la valutazione del rischio incendio nelle aziende a rischio basso.

Tale Decreto entrerà in vigore a partire dal 29 ottobre 2022.

Le principali novità, rispetto a quanto era previsto dal DM 10/03/1998, consistono in:

CAMPO DI APPLICAZIONE

  • si applica a tutti i luoghi di lavoro (come defini dall’art.62 del D.lgs. 81/08);
  • per le attività esistenti si applica solo nei casi indicati nell’art. 29, comma 3 del D.lgs. 81/08 cioè in caso di “rielaborazione della valutazione dei rischi in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità”;
  • non si applica ai cantieri temporanei e mobili di cui al titolo IV del D.lgs. 81/08;

 

CRITERI GENERALI DI PROTETTAZIONE, REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

  • i nuovi criteri generali si applicano ai luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio. Tra queste rientrano le attività ubicate in edifici/attività non soggetti a prevenzione incendi (allegato I del DPR 151/2011) e non dotate di regola tecnica verticale (RTV) ed aventi i seguenti requisiti aggiuntivi:
    • affollamento complessivo inferiore o uguale a 100 occupanti;
    • superficie lorda complessiva inferiore o uguale a 1000 m²;
    • piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
    • ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (per quantità significative di materiali combustibili si intende qf > 900 MJ/m²);
    • ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
    • ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio;
  • il decreto viene chiamato “minicodice” in quanto i nuovi criteri riprendono la struttura del Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2018) utilizzando però un approccio più semplificato trattandosi in genere di attività con bassa complessità;
  • come nel codice sono presenti vari paragrafi indicanti la strategia antincendio per ogni relativa misura:
    • 4.1 Compartimentazione
    • 4.2 Esodo
    • 4.3 Gestione della sicurezza antincendio (GSA)
    • 4.4 Controllo dell’incendio
    • 4.5 Rivelazione ed allarme
    • 4.6 Controllo del fumo e calore
    • 4.7 Operatività antincendio
    • 4.8 Sicurezza degli impianti tecnologici di servizio

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