È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.285 del 6 dicembre 2017 il decreto 22 novembre 2017, recante: “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria”.

La nuova regola tecnica è stata approvata, a seguito della necessità di aggiornare la disciplina antincendio relativa ai contenitori-distributori fuori terra di liquido combustibile di categoria C ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³.

 

Sono esentati dall’obbligo di adeguamento alla regola tecnica i contenitori-distributori esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei casi in cui:

– siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

– siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151

– siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori-distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151